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LO
STATUTO
ART.1 – L’Associazione culturale Liciniana, di
seguito l’Associazione, con sede a Udine, in Via Monte Coglians
19, persegue esclusivamente fini di diffusione culturale.
Pertanto il suo scopo primario è promuovere incontri culturali
di diversa natura nei locali sociali; a titolo esemplificativo e
non esaustivo: mostre di arti visive, concerti, presentazioni di
libri, convegni, spettacoli, cineforum, incontri pubblici con
personalità della cultura, della scuola, pubblicazioni,
conferenze, ecc. L’Assemblea valuterà ed accetterà di
promuovere soltanto gli eventi che risponderanno a dei requisiti
minimi di qualità definiti dai soci, identificando in essi a
titolo esemplificativo e non esaustivo: chiara fama, valenza
scientifica, valenza umanitaria, valenza territoriale, valenza
sociale ed aggregativa, capacità dimostrata ancorché non
documentata. I giudizi dell’Assemblea saranno inappellabili.
Quanto sopra potrà aver luogo anche presso altre sedi in
funzione di scambi culturali con altri enti o associazioni
pubblici o privati. Per raggiungere dette finalità il Comitato
direttivo propone i mezzi che ritiene più opportuni, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: visite guidate, viaggi,
incontri, pubblicazione di periodici o studi, edizioni
fotografiche, audiovisivi, discografici, multimediali, mostre
documentarie, concorsi, premi, nel pieno rispetto delle norme
legislative che regolano le varie attività.
ART.2 –
L’Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai
seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità
della struttura, elettività, gratuità delle cariche
associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
(salvo il rimborso delle spese vive anticipate dal socio in nome
e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria
attività in modo personale e volontario. Ai sensi della suddetta
democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono
eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria
dei soci tra i soci stessi; le cariche all’interno dei suddetti
organi sociali (Presidente, Vicepresidente e Segretario) vengono
attribuite dal rispettivo organo. La carica di Tesoriere può
essere attribuita a persona non socia eletta all’unanimità
dall’Assemblea ordinaria dei soci.
ART.3 –
L’Associazione potrà aprire rapporti con gli Istituti bancari,
sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti, compiere
operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali,
pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo sociale,
necessarie e utili al raggiungimento delle proprie finalità e
partecipare ad altre Associazioni o società con oggetto analogo
al proprio.
SOCI
ART.4 – Possono far parte
dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si
riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il
raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va
presentata al Presidente dell’Associazione. Il Consiglio
direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando
la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza,
sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera
può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione
all’Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali
dell’Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e
manifestazioni promosse dalla stessa ed a riunirsi in assemblea
per discutere e votare sulle questioni riguardanti
l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi
dirigenti. I soci si distinguono nelle seguenti categorie: a)
soci fondatori: coloro i quali hanno ideato e promosso la nascita
dell’Associazione. Essi costituiscono la garanzia dell’attività
e della qualità dell’Associazione e delle manifestazioni da
essa promosse; b) soci ordinari: coloro i quali volessero esser
parte dell’Associazione e che l’Assemblea accetterà; c) soci
onorari (persone fisiche o enti): coloro i quali, per la
particolare benemerenza o consonanza con l’Associazione
riceveranno tale qualifica dal Consiglio direttivo. I soci
onorari non hanno diritto di voto in Assemblea; d) soci
sostenitori: coloro i quali, per puro spirito di supporto
all’attività culturale svolta dall’Associazione e di
adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una
quota annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, a favore
dell’Associazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto
in Assemblea.
I soci hanno diritto all’acceso
all’Associazione e all’uso delle strutture disponibili per
attività connesse all’Associazione stessa. I soci partecipano
alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e
sono impegnati a rispettare e far rispettare ai loro eventuali
ospiti lo Statuto stesso ed i regolamenti sociali in vigore.
Tutti gli associati, danno atto di essere compiutamente informati
dello Statuto e delle attività svolte dall’Associazione e di
condividerli.
ART.5 – La qualifica di socio si perde per:
dimissioni, decesso, espulsione per motivi gravi quali
inosservanza delle disposizioni dello statuto o per danni morali
o materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro
caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con
gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
ART.6 –
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al
Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via
definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART.7 – Gli
aderenti all’Associazione prestano la loro opera gratuitamente
in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa
alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L’Associazione può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo
regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o
specializzare l’attività da essa svolta.
ORGANI
SOCIALI
ART.8 – Sono organi di partecipazione democratica
e direzione dell’Associazione: l’Assemblea generale dei soci;
il Consiglio direttivo; il Presidente.
ART.9 –
L’Assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta
all’anno entro il 31 gennaio di ciascun anno. Inoltre può
convocare quando crede necessario altre assemblee. La
convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e
l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché
l’ordine del giorno, da inviare ad ogni socio almeno sette
giorni prima. L’Assemblea in prima convocazione per essere
valida richiede la presenza del 75% dei soci. In seconda
convocazione la metà più uno dei soci.
ART.10 –
L’Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal
Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal
Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea
elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea
nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della
suddetta, accerta la regolarità della convocazione e
costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle
deleghe.
ART.11 – L’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. Qualora si debba decidere per lo
scioglimento della Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà
convocare un’Assemblea e saranno necessarie le seguenti
maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno di due terzi
dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda
convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa
richiesta da parte di metà più uno dei presenti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che
riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa
una sola delega per ciascun socio.
ART.12 – L’Assemblea
delibera in ordine a: relazioni di approvazione dei rendiconti
preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio
direttivo; approvazione dei programmi dell’attività da
svolgere; elezione dei componenti del Consiglio direttivo;
proposte di modifica al presente statuto; proposta di
scioglimenti dell’Associazione e devoluzione del patrimonio; su
ogni altro argomento posto all’ordine del giorno riservatogli
dalla legge o dal presente statuto.
ART.13 – Le decisioni
prese dall’Assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti
che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei
lavori dell’Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal
Presidente.
ART.14 – Il Consiglio direttivo è formato da
tre membri (Presidente, Vicepresidente e Segretario) e si
riunisce a richiesta di uno dei tre e comunque almeno ogni sei
mesi. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può
venire rieletto.
ART.15 – Compiti del Consiglio
direttivo: è di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto
non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva
dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di
ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri, sono
compiti del Consiglio direttivo: eseguire le delibere
dell’Assemblea; formulare i programmi di attività sociale
sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; predisporre il
rendiconto annuale; predisporre tutti gli elementi utili
all’Assemblea per la previsione e programmazione economica
dell’anno sociale; deliberare circa l’ammissione dei soci;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività
sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di
proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
ART.16 –
I compiti principali del Presidente sono: rappresentare
l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto
della stessa; convocare e presiedere le riunioni del Consiglio
direttivo; deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione
al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio
direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea
ordinaria; deliberare entro i limiti suddetti su tutte le
questioni che per legge o per statuto non siano di competenza
dell’Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro
organo dell’Associazione.
ART.17 – Il Collegio dei
revisori è nominato dall’Assemblea dei soci composto da due
membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono
essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica tre anni ed è
rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile con quella
del membro del consiglio direttivo. Il Collegio, che partecipa
alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di
voto, svolge le seguenti funzioni: verifica della legittimità
delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
verifica periodica della cassa, dei documenti e delle
registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima
della loro presentazione all’Assemblea; redazione della
Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione
all’assemblea.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART.18
– Le entrate della associazione sono costituite da: contributi
o anticipazioni dei soci; contributi di privati; contributi di
associazioni, contributi dello stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti; contributi di organismi
internazionali; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi
derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali, ogni entrata che concorra ad
incrementare la posta attiva dell’Associazione. Il patrimonio
sociale (indivisibile) è costituito da: beni mobili e immobili;
donazioni, lasciti o successioni.
ART.19 – L’esercizio
sociale dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude
il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta
annualmente entro il 31 Gennaio all’Assemblea la relazione
nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e
quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e
preventivo devono essere depositati nella sede dell’Associazione
cinque giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinché
i soci possano prenderne visione.
ART.20 – Gli eventuali
utili di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i
fondi di gestione e il capitale durante la vita della
associazione.
ATTIVITA’ SECONDARIE
ART.21 –
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di
auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare alcune
attività economiche marginali funzionali alle attività proprie
dell’Associazione stessa, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: affitto temporaneo di mezzi organizzati, servizi di
segreteria, sorveglianza, organizzazione generale, corsi, ecc.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.22
– La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà
sciogliersi che per decisione di una Assemblea appositamente
convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere sulla
devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a
favore di un ente di pubblica beneficenza. L’Assemblea provvede
anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi
preferibilmente tra i soci.
NORME RESIDUALI
ART.23 – Per quanto non
espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti
interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli
organi competenti decide l’Assemblea ai sensi delle leggi
vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
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