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Associazione Culturale Liciniana Via Liciniana 82 – 33035 Martignacco (UD) codice fiscale 94092110306 telefono 335 6184256 – 0432 484853 |
il Presidente della Repubblica ha
conferito alla manifestazione una sua
medaglia commemorativa |
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I SOCI FONDATORI L’Associazione Culturale Liciniana ha la sua sede nelle ex scuole
professionali di Martignacco, in Via Liciniana n.82,
le quali hanno ripreso a vivere grazie all’accorta ristrutturazione fatta dal
proprietario Idreno Mattiussi. I soci fondatori sono persone di rilievo nel
panorama culturale friulano, ma non solo. Hanno infatti trovato un punto di
incontro la flautista Luisa Sello, la poetessa Maria Tore, il pittore
Giovanni Cavazzon, il giornalista Mario Blasoni, l’avvocato Mario Occhialini
ed il regista teatrale parmigiano Giorgio Belledi. Proposito dei soci è far intervenire anche altri artisti e
professionisti per mostre, convegni, scambi culturali, lezioni di educazione
alle espressioni artistiche e così via, con un’attenzione particolare ai
giovani; alcuni di essi hanno parte attiva in questa mostra ed agli eventi
correlati grazie a convenzioni stipulate con le Università degli Studi di
Udine, Milano e Roma Tor Vergata. Mantenendo
fede all’idea iniziale della pluridisciplinarietà, “Nord-est: artisti a
confronto” vive in simbiosi con la danza, la poesia e la musica: alcune
giornate saranno dedicate espressamene ad una delle forme artistiche inserite
nel programma della rassegna. |
LO STATUTO ART.1 – L’Associazione culturale Liciniana,
di seguito l’Associazione, con sede a Martignacco (UD) in Via Liciniana n.82, persegue esclusivamente fini di diffusione
culturale. Pertanto il suo scopo primario è promuovere incontri culturali di
diversa natura nei locali sociali; a titolo esemplificativo e non esaustivo:
mostre di arti visive, concerti, presentazioni di libri, convegni,
spettacoli, cineforum, incontri pubblici con personalità della cultura, della
scuola, pubblicazioni, conferenze, ecc. L’Assemblea valuterà ed accetterà di
promuovere soltanto gli eventi che risponderanno a dei requisiti minimi di
qualità definiti dai soci, identificando in essi a titolo esemplificativo e
non esaustivo: chiara fama, valenza scientifica, valenza umanitaria, valenza
territoriale, valenza sociale ed aggregativa,
capacità dimostrata ancorché non documentata. I giudizi dell’Assemblea
saranno inappellabili. Quanto sopra potrà aver luogo anche presso altre sedi
in funzione di scambi culturali con altri enti o associazioni pubblici o
privati. Per raggiungere dette finalità il Comitato direttivo propone i mezzi
che ritiene più opportuni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
visite guidate, viaggi, incontri, pubblicazione di periodici o studi,
edizioni fotografiche, audiovisivi, discografici, multimediali, mostre
documentarie, concorsi, premi, nel pieno rispetto delle norme legislative che
regolano le varie attività. ART.2 – L’Associazione è apolitica ed
apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro,
democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche
associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il
rimborso delle spese vive anticipate dal socio in nome e per conto
dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e
volontario. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli
organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea
ordinaria dei soci tra i soci stessi; le cariche all’interno dei suddetti
organi sociali (Presidente, Vicepresidente e Segretario) vengono attribuite
dal rispettivo organo. La carica di Tesoriere può essere attribuita a persona
non socia eletta all’unanimità dall’Assemblea ordinaria dei soci. ART.3 – L’Associazione potrà aprire rapporti
con gli Istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti,
compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali,
pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili
al raggiungimento delle proprie finalità e partecipare ad altre Associazioni
o società con oggetto analogo al proprio. SOCI
ART.4 – Possono far parte dell’Associazione,
in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscano nello Statuto ed
intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La
richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione. Il
Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando
la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso,
religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a
base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione. I soci hanno
diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le
iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa ed a riunirsi in assemblea
per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, eleggere
ed essere eletti membri degli organi dirigenti. I soci si distinguono nelle
seguenti categorie: a) soci fondatori: coloro i quali hanno ideato e promosso
la nascita dell’Associazione. Essi costituiscono la garanzia dell’attività e
della qualità dell’Associazione e delle manifestazioni da essa promosse; b)
soci ordinari: coloro i quali volessero esser parte dell’Associazione e che
l’Assemblea accetterà; c) soci onorari (persone fisiche o enti): coloro i
quali, per la particolare benemerenza o consonanza con l’Associazione
riceveranno tale qualifica dal Consiglio direttivo. I soci onorari non hanno
diritto di voto in Assemblea; d) soci sostenitori: coloro i quali, per puro
spirito di supporto all’attività culturale svolta dall’Associazione e di
adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota
annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, a favore dell’Associazione. I
soci sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea. I soci hanno diritto all’acceso
all’Associazione e all’uso delle strutture disponibili per attività connesse
all’Associazione stessa. I soci partecipano alla vita associativa nelle forme
previste dal presente Statuto e sono impegnati a rispettare e far rispettare
ai loro eventuali ospiti lo Statuto stesso ed i regolamenti sociali in
vigore. Tutti gli associati, danno atto di essere compiutamente informati
dello Statuto e delle attività svolte dall’Associazione e di condividerli. ART.5 – La qualifica di socio si perde per:
dimissioni, decesso, espulsione per motivi gravi quali inosservanza delle
disposizioni dello statuto o per danni morali o materiali arrecati
all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga
attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi
dell’Associazione. ART.7 – Gli aderenti all’Associazione
prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non
possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare
l’attività da essa svolta. ORGANI
SOCIALI
ART.8 – Sono organi di partecipazione
democratica e direzione dell’Associazione: l’Assemblea generale dei soci; il
Consiglio direttivo; il Presidente. ART.9 – L’Assemblea è convocata dal
Consiglio almeno una volta all’anno entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee. La convocazione
avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima
convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare
ad ogni socio almeno sette giorni prima. L’Assemblea in prima convocazione
per essere valida richiede la presenza del 75% dei soci. In seconda
convocazione la metà più uno dei soci. ART.10 – L’Assemblea è formata da tutti i
soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua
assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea
elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un
segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la
regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la
validità delle deleghe. ART.11 – L’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. Qualora si debba decidere per lo scioglimento
della Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’Assemblea e
saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione
almeno di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda
convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni
delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte di metà
più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in
quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega
per ciascun socio. ART.12 – L’Assemblea delibera in ordine a:
relazioni di approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle
relazioni annuali del consiglio direttivo; approvazione dei programmi
dell’attività da svolgere; elezione dei componenti del Consiglio direttivo;
proposte di modifica al presente statuto; proposta di scioglimenti
dell’Associazione e devoluzione del patrimonio; su ogni altro argomento posto
all’ordine del giorno riservatogli dalla legge o dal presente statuto. ART.13 – Le decisioni prese dall’Assemblea
impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di
consultare il verbale dei lavori dell’Assemblea redatto dal Segretario e
sottoscritto dal Presidente. ART.14 – Il Consiglio direttivo è formato da
tre membri (Presidente, Vicepresidente e Segretario) e si riunisce a
richiesta di uno dei tre e comunque almeno ogni sei mesi. Il Consiglio
direttivo dura in carica per tre anni e può venire rieletto. ART.15 – Compiti del Consiglio direttivo: è
di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per
statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e
comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri,
sono compiti del Consiglio direttivo: eseguire le delibere dell’Assemblea; formulare
i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea; predisporre il rendiconto annuale; predisporre tutti gli
elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica
dell’anno sociale; deliberare circa l’ammissione dei soci; deliberare circa
le azioni disciplinari nei confronti dei soci; stipulare tutti gli atti e
contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni
mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati. ART.16 – I compiti principali del Presidente
sono: rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per
conto della stessa; convocare e presiedere le riunioni del Consiglio
direttivo; deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori
di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo
massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria; deliberare entro i limiti
suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di
competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro
organo dell’Associazione. ART.17 – Il Collegio dei revisori è nominato
dall’Assemblea dei soci composto da due membri effettivi e due supplenti. I
membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in
carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile con
quella del membro del consiglio direttivo. Il Collegio, che partecipa alle
riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le
seguenti funzioni: verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio
direttivo e dei suoi membri; verifica periodica della cassa, dei documenti e
delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale; verifica
dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione
all’Assemblea; redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e
sua presentazione all’assemblea. ENTRATE E
PATRIMONIO SOCIALE
ART.18 – Le entrate della associazione sono
costituite da: contributi o anticipazioni dei soci; contributi di privati;
contributi di associazioni, contributi dello stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni o
lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali, ogni entrata che concorra ad
incrementare la posta attiva dell’Associazione. Il patrimonio sociale
(indivisibile) è costituito da: beni mobili e immobili; donazioni, lasciti o
successioni. ART.19 – L’esercizio sociale
dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni
anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il 31 Gennaio
all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio
trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e
preventivo devono essere depositati nella sede dell’Associazione cinque
giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano
prenderne visione. ART.20 – Gli eventuali utili di gestione
dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di
esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita
della associazione. ATTIVITA’
SECONDARIE
ART.21 – L’Associazione potrà, esclusivamente
per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare alcune
attività economiche marginali funzionali alle attività proprie
dell’Associazione stessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
affitto temporaneo di mezzi organizzati, servizi di segreteria, sorveglianza,
organizzazione generale, corsi, ecc. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ART.22 – La durata dell’Associazione è
illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea
appositamente convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere
sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di
un ente di pubblica beneficenza. L’Assemblea provvede anche alla nomina di
uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. NORME
RESIDUALI
ART.23 – Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e
dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea ai sensi
delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. |
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