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Associazione Culturale Liciniana Via Liciniana 82 – 33035 Martignacco (UD) codice fiscale 94092110306 telefono 335 6184256 – 0432 484853 |
il Presidente della Repubblica ha
conferito alla manifestazione una sua
medaglia commemorativa |
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I SOCI FONDATORI L’Associazione Culturale Liciniana ha la sua sede nelle ex scuole
professionali di Martignacco, in Via Liciniana n.82, le quali hanno ripreso a
vivere grazie all’accorta ristrutturazione fatta dal proprietario Idreno
Mattiussi. I soci fondatori sono persone di rilievo nel panorama culturale
friulano, ma non solo. Hanno infatti trovato un punto di incontro la
flautista Luisa Sello, la poetessa Maria Tore, il pittore Giovanni Cavazzon,
il giornalista Mario Blasoni, l’avvocato Mario Occhialini ed il regista
teatrale parmigiano Giorgio Belledi. Proposito dei soci è far intervenire anche altri artisti e
professionisti per mostre, convegni, scambi culturali, lezioni di educazione
alle espressioni artistiche e così via, con un’attenzione particolare ai
giovani; alcuni di essi hanno parte attiva in questa mostra ed agli eventi
correlati grazie a convenzioni stipulate con le Università degli Studi di
Udine, Milano e Roma Tor Vergata. Mantenendo
fede all’idea iniziale della pluridisciplinarietà, “Nord-est: artisti a
confronto” vive in simbiosi con la danza, la poesia e la musica: alcune
giornate saranno dedicate espressamene ad una delle forme artistiche inserite
nel programma della rassegna. |
LO STATUTO ART.1 –
L’Associazione culturale Liciniana, di seguito l’Associazione, con sede a
Martignacco (UD) in Via Liciniana n.82, persegue esclusivamente fini di
diffusione culturale. Pertanto il suo scopo primario è promuovere incontri
culturali di diversa natura nei locali sociali; a titolo esemplificativo e
non esaustivo: mostre di arti visive, concerti, presentazioni di libri,
convegni, spettacoli, cineforum, incontri pubblici con personalità della
cultura, della scuola, pubblicazioni, conferenze, ecc. L’Assemblea valuterà
ed accetterà di promuovere soltanto gli eventi che risponderanno a dei
requisiti minimi di qualità definiti dai soci, identificando in essi a titolo
esemplificativo e non esaustivo: chiara fama, valenza scientifica, valenza
umanitaria, valenza territoriale, valenza sociale ed aggregativa, capacità
dimostrata ancorché non documentata. I giudizi dell’Assemblea saranno
inappellabili. Quanto sopra potrà aver luogo anche presso altre sedi in
funzione di scambi culturali con altri enti o associazioni pubblici o
privati. Per raggiungere dette finalità il Comitato direttivo propone i mezzi
che ritiene più opportuni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
visite guidate, viaggi, incontri, pubblicazione di periodici o studi,
edizioni fotografiche, audiovisivi, discografici, multimediali, mostre
documentarie, concorsi, premi, nel pieno rispetto delle norme legislative che
regolano le varie attività. ART.2 –
L’Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività,
gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti (salvo il rimborso delle spese vive anticipate dal socio in nome e
per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo
personale e volontario. Ai sensi della suddetta democraticità della
struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e
liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci tra i soci stessi; le cariche
all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente e
Segretario) vengono attribuite dal rispettivo organo. La carica di Tesoriere
può essere attribuita a persona non socia eletta all’unanimità dall’Assemblea
ordinaria dei soci. ART.3 –
L’Associazione potrà aprire rapporti con gli Istituti bancari, sottoscrivere contratti
per mutui e finanziamenti, compiere operazioni immobiliari, mobiliari,
finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo
sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle proprie finalità e
partecipare ad altre Associazioni o società con oggetto analogo al proprio. SOCI
ART.4 –
Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che
si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento
dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente
dell’Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale
richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di
razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può
essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione. I
soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare
a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa ed a riunirsi in
assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione,
eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. I soci si
distinguono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori: coloro i quali hanno
ideato e promosso la nascita dell’Associazione. Essi costituiscono la
garanzia dell’attività e della qualità dell’Associazione e delle
manifestazioni da essa promosse; b) soci ordinari: coloro i quali volessero
esser parte dell’Associazione e che l’Assemblea accetterà; c) soci onorari
(persone fisiche o enti): coloro i quali, per la particolare benemerenza o
consonanza con l’Associazione riceveranno tale qualifica dal Consiglio
direttivo. I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea; d) soci
sostenitori: coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività
culturale svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali,
versano spontaneamente una quota annualmente stabilita dal Consiglio
direttivo, a favore dell’Associazione. I soci sostenitori non hanno diritto
di voto in Assemblea. I soci hanno diritto all’acceso
all’Associazione e all’uso delle strutture disponibili per attività connesse
all’Associazione stessa. I soci partecipano alla vita associativa nelle forme
previste dal presente Statuto e sono impegnati a rispettare e far rispettare
ai loro eventuali ospiti lo Statuto stesso ed i regolamenti sociali in
vigore. Tutti gli associati, danno atto di essere compiutamente informati
dello Statuto e delle attività svolte dall’Associazione e di condividerli. ART.5 –
La qualifica di socio si perde per: dimissioni, decesso, espulsione per
motivi gravi quali inosservanza delle disposizioni dello statuto o per danni
morali o materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in
cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli
obiettivi dell’Associazione. ART.7 –
Gli aderenti all’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore
dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro,
dipendente o autonomo. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per
qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. ORGANI
SOCIALI
ART.8 –
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’Associazione: l’Assemblea
generale dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente. ART.9 –
L’Assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 31
gennaio di ciascun anno. Inoltre può convocare quando crede necessario altre
assemblee. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data
e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del
giorno, da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. L’Assemblea in
prima convocazione per essere valida richiede la presenza del 75% dei soci.
In seconda convocazione la metà più uno dei soci. ART.10 –
L’Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del
Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di
assenza di entrambi, l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente
dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale
della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il
diritto di intervenire e la validità delle deleghe. ART.11 –
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora si
debba decidere per lo scioglimento della Associazione, il Consiglio Direttivo
dovrà convocare un’Assemblea e saranno necessarie le seguenti maggioranze
favorevoli: in prima convocazione almeno di due terzi dei soci presenti
aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese,
salvo diversa richiesta da parte di metà più uno dei presenti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la
loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio
ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio. ART.12 –
L’Assemblea delibera in ordine a: relazioni di approvazione dei rendiconti
preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; elezione dei componenti
del Consiglio direttivo; proposte di modifica al presente statuto; proposta
di scioglimenti dell’Associazione e devoluzione del patrimonio; su ogni altro
argomento posto all’ordine del giorno riservatogli dalla legge o dal presente
statuto. ART.13 –
Le decisioni prese dall’Assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che
assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori
dell’Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. ART.14 –
Il Consiglio direttivo è formato da tre membri (Presidente, Vicepresidente e
Segretario) e si riunisce a richiesta di uno dei tre e comunque almeno ogni
sei mesi. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può venire
rieletto. ART.15 –
Compiti del Consiglio direttivo: è di pertinenza del Consiglio direttivo
tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva
dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria
amministrazione. In particolare e tra gli altri, sono compiti del Consiglio
direttivo: eseguire le delibere dell’Assemblea; formulare i programmi di
attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; predisporre
il rendiconto annuale; predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per
la previsione e programmazione economica dell’anno sociale; deliberare circa
l’ammissione dei soci; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti
dei soci; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà
dell’Associazione o ad essa affidati. ART.16 –
I compiti principali del Presidente sono: rappresentare l’Associazione di
fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; convocare e
presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; deliberare spese in nome e
per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e
dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno
dall’Assemblea ordinaria; deliberare entro i limiti suddetti su tutte le
questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea
dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’Associazione. ART.17 –
Il Collegio dei revisori è nominato dall’Assemblea dei soci composto da due
membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono essere eletti
anche tra i non soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di
Revisore è incompatibile con quella del membro del consiglio direttivo. Il
Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però
potere di voto, svolge le seguenti funzioni: verifica della legittimità delle
operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri; verifica periodica
della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente
redazione del verbale; verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo
annuali prima della loro presentazione all’Assemblea; redazione della
Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea.
ENTRATE E
PATRIMONIO SOCIALE
ART.18 –
Le entrate della associazione sono costituite da: contributi o anticipazioni
dei soci; contributi di privati; contributi di associazioni, contributi dello
stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di
organismi internazionali; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi
derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali, ogni entrata che concorra ad incrementare la posta
attiva dell’Associazione. Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito
da: beni mobili e immobili; donazioni, lasciti o successioni. ART.19 –
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il
31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro
il 31 Gennaio all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo
dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio
consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell’Associazione
cinque giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano
prenderne visione. ART.20 –
Gli eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di
gestione e il capitale durante la vita della associazione. ATTIVITA’
SECONDARIE
ART.21 –
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza
fine di lucro, esercitare alcune attività economiche marginali funzionali
alle attività proprie dell’Associazione stessa, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: affitto temporaneo di mezzi organizzati,
servizi di segreteria, sorveglianza, organizzazione generale, corsi, ecc. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ART.22 –
La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che
per decisione di una Assemblea appositamente convocata dal Consiglio
direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio
esistente, dedotte le passività, a favore di un ente di pubblica beneficenza.
L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi
preferibilmente tra i soci. NORME
RESIDUALI
ART.23 –
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti
interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti
decide l’Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. |
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